LEGGE 27 maggio 1991 n. 176.
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL FANCIULLO, FATTA A NEW YORK IL 20 NOVEMBRE 1989.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della Convenzione stessa.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.